(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.  51  -
  Supplemento ordinario n. 6 del 24 dicembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
  1. Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto regionale e dell'art. 43 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42  ),  dal  1°  gennaio
2020  fino  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della   legge   di
approvazione del bilancio, e comunque per un periodo non superiore  a
quattro mesi, e' autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli
stanziamenti di spesa previsti nel disegno di legge regionale  n.  68
(Bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022),  approvato  dalla
Giunta regionale in data 17 dicembre 2019. 
  2. Nel corso dell'esercizio provvisorio  le  spese  possono  essere
impegnate mensilmente per dodicesimi,  secondo  quanto  previsto  dal
principio applicato della contabilita' finanziaria di cui al punto  8
dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011. 
  3. Non sono soggetti alle  limitazioni  previste  al  comma  2  gli
stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle  spese
finanziate con  la  reiscrizione  di  residui  perenti  agli  effetti
amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per  garantire  la
continuita' del servizio  fitosanitario  regionale,  alle  spese  per
interventi collegati alle  calamita'  naturali,  alle  spese  per  la
tutela dell'incolumita' pubblica, alle spese relative alla  copertura
di  contratti  gia'  stipulati  e  di  bandi  regionali   di   natura
pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti  giuridici
attivi e passivi  di  enti  soppressi,  alle  spese  e  trasferimenti
necessari al settore della sanita', ai  trasferimenti  finanziari  al
Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento  di  accordi  di
programma, alle spese  per  investimenti  collegati  all'Accordo,  ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali),  tra
Governo e regioni in  materia  di  concorso  regionale  alla  finanza
pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul  riparto  del
Fondo  per  il  finanziamento  degli  investimenti  e   lo   sviluppo
infrastrutturale  del  Paese,  alle  spese  relative   ai   programmi
cofinanziati  dall'Unione  europea,   la   cui   mancata   tempestiva
attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli  impegni  assunti
nei rispettivi Comitati di sorveglianza. 
  4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la  Giunta  regionale  e'
autorizzata  ad   effettuare   le   variazioni   del   bilancio   con
provvedimento  amministrativo  previste  dall'art.  51  del   decreto
legislativo n. 118/2011 e dall'art. 10 della legge regionale 6 aprile
2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).